Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 set 2016
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione europea, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dal medesimo.
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