Art. 5
Condizioni specifiche per l'immissione in commercio
In vigore dal 16 set 2016
Condizioni specifiche per l'immissione in commercio
1. Il titolare dell'autorizzazione garantisce che le condizioni specifiche di cui alla lettera g) dell'allegato siano applicate.
2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sui risultati delle attività previste dalle condizioni specifiche di tale autorizzazione per la sua durata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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