Art. 3

Etichettatura

In vigore dal 16 set 2016
Etichettatura 1.   Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco». 2.   La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti dagli OGM di cui all', ad eccezione dei prodotti di cui all', lettera a).
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Etichettatura (Art. 3 Decisione (UE) 2016/1685) — Testo vigente | Portale Normativo