Art. 3

Disposizioni transitorie per l'Estonia

In vigore dal 10 ago 2016
Disposizioni transitorie per l'Estonia 1.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 si applica all'Estonia solo relativamente ai procedimenti avviati e agli accordi di cui all' di detto regolamento conclusi a partire dall'11 febbraio 2018. Tuttavia, anche gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi prima dell'11 febbraio 2018 sono efficaci per l'Estonia, purché siano conformi agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1259/2010. 2.   Il regolamento (UE) n. 1259/2010 non pregiudica per l'Estonia gli accordi relativi alla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante alla cooperazione rafforzata, la cui autorità giurisdizionale sia adita prima dell'11 febbraio 2018.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1366:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie per l'Estonia (Art. 3 Decisione (UE) 2016/1366) — Testo vigente | Portale Normativo