Art. 2

Informazioni che devono essere fornite dall'Estonia

In vigore dal 10 ago 2016
Informazioni che devono essere fornite dall'Estonia Entro l'11 maggio 2017 l'Estonia comunica alla Commissione le proprie disposizioni nazionali, se del caso, riguardo: a) ai requisiti di forma applicabili agli accordi sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell'articolo 7, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 1259/2010, e b) alla possibilità di designare la legge applicabile ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1259/2010.
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Informazioni che devono essere fornite dall'Estonia (Art. 2 Decisione (UE) 2016/1366) — Testo vigente | Portale Normativo