Art. 6
In vigore dal 25 lug 2016
1. Entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, la Spagna trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
a)
l'importo complessivo (capitale e interessi sul recupero) che deve essere recuperato presso ADIF;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e delle misure previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che ad ADIF è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. La Spagna informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e alle misure previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso ADIF.
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