Art. 4

In vigore dal 25 lug 2016
1.   La Spagna procede immediatamente al recupero dell'aiuto di cui all', nella misura in cui è stato erogato ad ADIF. 2.   Le somme da recuperare includono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione di ADIF, fino a quella dell'effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (58). Le somme da recuperare includono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario, ossia dalla data del pagamento delle rate di sovvenzioni e prestiti, fino a quella dell'effettivo recupero. 4.   La Spagna annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all' con effetto dalla data di adozione della presente decisione. 5.   La Spagna chiede la revoca e il rimborso dei prestiti concessi ad ADIF.
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Art. 4 Decisione (UE) 2017/70 — Testo vigente | Portale Normativo