Art. 4
In vigore dal 25 lug 2016
1. La Spagna procede immediatamente al recupero dell'aiuto di cui all', nella misura in cui è stato erogato ad ADIF.
2. Le somme da recuperare includono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione di ADIF, fino a quella dell'effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (58). Le somme da recuperare includono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario, ossia dalla data del pagamento delle rate di sovvenzioni e prestiti, fino a quella dell'effettivo recupero.
4. La Spagna annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all' con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
5. La Spagna chiede la revoca e il rimborso dei prestiti concessi ad ADIF.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2017:70:oj#art-4