Art. 2
In vigore dal 19 lug 2016
La denominazione del latte trattato con raggi UV autorizzato dalla presente decisione sull'etichettatura dei prodotti alimentari è «latte trattato con raggi UV».
Se il latte trattato con raggi UV contiene un quantitativo di vitamina D considerato significativo ai sensi dell'allegato XIII, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, la denominazione sull'etichettatura deve essere accompagnata dalla dicitura «contiene vitamina D prodotta attraverso il trattamento con raggi UV» o «latte contenente vitamina D risultante dal trattamento con raggi UV».
Storico versioni
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