Art. 1

In vigore dal 19 lug 2016
Il latte trattato con raggi UV specificato nell'allegato I della presente decisione può essere immesso sul mercato nell'Unione quale nuovo prodotto alimentare per gli impieghi indicati e ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II della presente decisione, fatte salve le disposizioni particolari del regolamento (CE) n. 1925/2006.
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