Art. 2
In vigore dal 18 lug 2016
L'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenuto nell'allegato della presente decisione, precisa le condizioni di applicazione e l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto fabbricato in specifiche zone geografiche connesse all'ulteriore impiego di rifugiati siriani possa ottenere il carattere di prodotto originario.
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