Art. 1

In vigore dal 18 lug 2016
L'allegato II del protocollo n. 3 dell'accordo, contenente l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario, è modificato e integrato dall'allegato II bis del protocollo n. 3 dell'accordo, contenuto nell'allegato della presente decisione.
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