Art. 2

In vigore dal 14 lug 2016
La Bulgaria adotta le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 92/119/CEE.
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Art. 2 Decisione (UE) 2016/1183 — Testo vigente | Portale Normativo