Art. 1
In vigore dal 14 lug 2016
1. Oltre alle misure prese dalla Bulgaria conformemente agli della direttiva 92/119/CEE, la Bulgaria può effettuare la vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini tenuti in aziende nelle regioni indicate nell'allegato I alle condizioni stabilite nell'allegato II.
2. Il programma presentato dalla Bulgaria alla Commissione il 20 maggio 2016 riguardo alla vaccinazione di emergenza contro la dermatite nodulare contagiosa dei bovini tenuti in aziende nelle regioni indicate nell'allegato I è approvato.
3. Sono vietati gli spostamenti verso altri Stati membri di bovini vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa.
4. Sono vietati gli spostamenti verso altri Stati membri di bovini di età inferiore a sei mesi e non vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa ma nati da femmine vaccinate contro la dermatite nodulare contagiosa.
Storico versioni
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