Art. 4

In vigore dal 12 lug 2016
1.   La Commissione sottopone a monitoraggio continuo il funzionamento dello scudo per verificare se gli Stati Uniti continuino a garantire un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti in tale ambito dall'Unione verso organizzazioni presenti negli Stati Uniti. 2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui risulta che gli organi del governo degli Stati Uniti cui la legge conferisce il potere di far rispettare i principi enunciati nell'allegato II non mettono a disposizione meccanismi efficaci di rilevamento e di vigilanza che consentano d'individuare le violazioni dei principi e di punirle nella pratica. 3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche statunitensi competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario e/o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace. 4.   Entro un anno dalla data di notifica della presente decisione agli Stati membri e successivamente a cadenza annuale, la Commissione verifica la constatazione enunciata all', paragrafo 1, in base a tutte le informazioni disponibili, comprese quelle ricevute nell'ambito dell'analisi annuale comune di cui agli allegati I, II e VI. 5.   La Commissione riferisce tutte le constatazioni pertinenti al comitato istituito a norma dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE. 6.   La Commissione presenta, secondo la procedura prevista all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, progetti di misure volte a sospendere, modificare o abrogare la presente decisione o a limitarne l'ambito di applicazione, tra l'altro, se si verifica una delle ipotesi seguenti: — le autorità pubbliche statunitensi non rispettano le dichiarazioni e gli impegni riportati nei documenti allegati alla presente decisione, anche relativamente alle condizioni e limitazioni applicabili all'accesso ai dati personali trasferiti nell'ambito dello scudo cui le autorità pubbliche statunitensi hanno proceduto per soddisfare esigenze di sicurezza nazionale, amministrazione della giustizia o altro scopo d'interesse pubblico, — manca sistematicamente una soluzione efficace dei casi di reclamo presentati da interessati dell'UE, — manca sistematicamente la risposta tempestiva e adeguata del Mediatore dello scudo alle domande presentate dagli interessati dell'UE prescritta dall'allegato III, punto 4(e). La Commissione presenta detti progetti di misure anche quando la mancanza di collaborazione da parte degli organi incaricati di assicurare il funzionamento dello scudo negli Stati Uniti le impedisce di stabilire se la constatazione di cui all', paragrafo 1, sia compromessa.
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