Art. 3

In vigore dal 12 lug 2016
Lo Stato membro informa senza indugio la Commissione quando, al fine di tutelare le persone con riguardo al trattamento dei loro dati personali, la sua autorità competente esercita i poteri conferitile dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE in vista della sospensione o del divieto definitivo del flusso di dati verso un'organizzazione statunitense che figura nell'elenco degli aderenti allo scudo in conformità delle parti I e III dei principi enunciati nell'allegato II.
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Art. 3 Decisione (UE) 2016/1250 — Testo vigente | Portale Normativo