Art. 8

In vigore dal 6 lug 2016
1.   Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione: a) esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione; b) valuta la situazione economica e le prospettive della Tunisia, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all', paragrafo 1; c) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Tunisia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. 2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all', paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.
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Art. 8 Decisione (UE) 2016/1112 — Testo vigente | Portale Normativo