Art. 4
In vigore dal 6 lug 2016
1. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in tre rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.
2. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (6).
3. La Commissione decide di versare le rate purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
a)
la precondizione di cui all';
b)
la realizzazione costantemente soddisfacente di un programma strategico che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI; e
c)
l'attuazione soddisfacente, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.
Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. In linea di massima, il versamento della terza rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della seconda rata.
4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano costantemente soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o cancellazione.
5. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca centrale di Tunisia. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Tunisia come beneficiario finale.
Storico versioni
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