Art. 4
In vigore dal 4 lug 2016
1. Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Spagna trasmette le seguenti informazioni:
a)
l'importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare presso ciascun beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.
2. La Spagna informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Storico versioni
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