Art. 2
In vigore dal 4 lug 2016
1. La Spagna recupera l'aiuto incompatibile concesso e, come indicato nell', presso il Valencia CF per le misure 1 e 4, presso l'Hercules CF per la misura 2 e presso l'Elche CF per la misura 3.
2. Le somme da recuperare devono comprendere gli interessi che decorrono dalla data in cui tali somme sono state messe a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi devono essere calcolati secondo il regime dell'interesse composto, a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (37) e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (38), che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Spagna annullerà tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all' con effetto alla data di adozione della presente decisione.
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