Art. 1

Definizioni

In vigore dal 30 giu 2016
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: a) per «informazioni riservate» s'intendono le informazioni riservate, incluse le informazioni coperte dalle disposizioni sulla protezione dei dati, dall'obbligo del segreto professionale, dalle norme in materia di segreto professionale di cui alla Direttiva 2013/36/UE o i documenti classificati come «ECB-CONFIDENTIAL» o «ECB-SECRET» conformemente al regime di riservatezza della BCE, escluse le informazioni riguardanti persone che hanno un rapporto di lavoro con la BCE o un rapporto contrattuale diretto o indiretto con essa per l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi; b) per «autorità nazionale competente per le indagini penali» si intende un'autorità nazionale competente in materia penale; c) «autorità nazionale competente (ANC)» ha il significato di cui all', paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una BCN non designata come ANC. In relazione a tali disposizioni, ogni riferimento nella presente decisione ad una ANC va altresì inteso come riferimento alla BCN, relativamente ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:1162:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo