Art. 2

Richieste pervenute alla BCE da autorità nazionali competenti per le indagini penali

In vigore dal 30 giu 2016
Richieste pervenute alla BCE da autorità nazionali competenti per le indagini penali 1.   Su richiesta di un'autorità nazionale competente per indagini penali, la BCE può fornire le informazioni riservate in suo possesso connesse ai compiti conferiti alla BCE dal Regolamento (UE) n. 1024/2013 o alla politica monetaria o ad altri compiti del SEBC o dell'Eurosistema a un'ANC o a una BCN ai fini della comunicazione all'autorità nazionale competente per le indagini penali in questione alle seguenti condizioni: a) l'ANC o la BCN in questione, rispondendo alla richiesta, si impegna ad operare per conto della BCE; b) alternativamente: i) sussiste un obbligo espresso di comunicare tali informazioni a un'autorità nazionale competente per le indagini penali imposto dal diritto dell'Unione o da quello nazionale; ovvero ii) la comunicazione di tali informazioni riservate è consentita dalla normativa applicabile e non sussistono ragioni preminenti per rifiutare la comunicazione di tali informazioni dettate dalla necessità di tutelare gli interessi dell'Unione o di evitare interferenze con il funzionamento e l'indipendenza della BCE, in particolare compromettendo l'assolvimento dei suoi compiti. c) l'ANC o la BCN in questione si impegna a richiedere all'autorità nazionale competente per le indagini penali di assicurare che le informazioni riservate siano protette contro la divulgazione. 2.   Il paragrafo 1 fa salve specifiche disposizioni del diritto dell'Unione o di quello nazionale relative alla comunicazione di tali informazioni riservate.
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Richieste pervenute alla BCE da autorità nazionali competenti per le indagini penali (Art. 2 Decisione (UE) 2016/19) — Testo vigente | Portale Normativo