Art. 4

Limiti all'acquisto

In vigore dal 1 giu 2016
Limiti all'acquisto 1.   Si applica, nell'ambito del CSPP, un limite relativo alla quota parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema. Il limite relativo alla quota parte di un'emissione è pari al 70 per cento per codice ISIN per tutte le obbligazioni societarie diverse dalle obbligazioni societarie del settore pubblico. In casi particolari, inclusi quelli di obbligazioni societarie del settore pubblico o per ragioni inerenti alla gestione dei rischi, può applicarsi un limite relativo alla quota parte di un'emissione inferiore. Il trattamento delle obbligazioni societarie del settore pubblico è coerente con quello ad esse riservato nell'ambito del PSPP. 2.   L'Eurosistema attua, in modo continuativo, procedure adeguate di due diligence e valutazione del rischio di credito sulle obbligazioni societarie idonee. 3.   L'Eurosistema definisce limiti di acquisto supplementari per gruppi emittenti sulla base di un'allocazione di riferimento connessa alla capitalizzazione di mercato del gruppo emittente per assicurare un'allocazione diversificata degli acquisti tra emittenti e gruppi emittenti.
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Limiti all'acquisto (Art. 4 Decisione (UE) 2016/16) — Testo vigente | Portale Normativo