Art. 3

Limiti all'esecuzione di acquisti di obbligazioni societarie del settore pubblico

In vigore dal 1 giu 2016
Limiti all'esecuzione di acquisti di obbligazioni societarie del settore pubblico 1.   Ai fini della presente decisione, per «obbligazione societaria del settore pubblico» s'intende un'obbligazione societaria che soddisfa i requisiti di cui all' ed è emessa da un'impresa pubblica nell'accezione di cui all' del Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (13). 2.   Per consentire la formazione di un prezzo di mercato per obbligazioni societarie del settore pubblico, non sono consentiti acquisti di obbligazioni societarie del settore pubblico di nuova emissione o emesse a rubinetto o di obbligazioni societarie del settore pubblico emesse dallo stesso soggetto o da soggetti appartenenti al gruppo dell'emittente con scadenze prossime, immediatamente antecedenti o successive, a quella degli strumenti di debito negoziabili da emettere, anche a rubinetto, nel periodo di tempo determinato dal Consiglio direttivo.
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