Art. 2
In vigore dal 15 mar 2016
1. I contratti derivati di cui all', paragrafo 2, non includono i contratti derivati per materie prime agricole che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
si basano su un prodotto agricolo sottostante che fa riferimento a categorie, prezzi, pesi, misure o fattori di conversione per materie prime agricole e loro prodotti pubblicati dal dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti e sono negoziati su un mercato designato per contratti dagli Stati Uniti in conformità della sezione 5 della Commodity Exchange Act (CEA), 7 USC 7, oppure si basano su un prodotto agricolo sottostante di zucchero, olio di soia, farina di soia, cacao, caffè o legname e sono negoziati su un mercato designato per contratti dagli Stati Uniti in conformità della sezione 5 della Commodity Exchange Act (CEA), 7 USC 7;
b)
si basano su un prodotto agricolo sottostante che funge da base per un contratto derivato su materie prime agricole offerto per la compensazione da un organismo di compensazione dei derivati stabilito negli USA;
c)
qualora il contratto specifichi uno o più luoghi di produzione del prodotto agricolo sottostante, nessuno di tali luoghi di produzione si trova all'interno dell'Unione;
d)
soddisfano una delle condizioni seguenti:
i)
sono regolati fisicamente e, tranne nel caso in cui si basino su un prodotto agricolo sottostante del caffè, tutti i luoghi di consegna si trovano al di fuori dell'Unione;
ii)
sono regolati in contanti e, tranne nel caso in cui si basino su un prodotto agricolo sottostante del caffè o dello zucchero, l'importo del regolamento non si basa sui prezzi di un prodotto agricolo sottostante per cui almeno uno dei luoghi di consegna si trova all'interno dell'Unione.
La condizione di cui al primo comma, lettera (b), è considerata non soddisfatta per un determinato contratto derivato su materie prime agricole qualora la maggioranza di tali contratti compensati da un organismo di compensazione dei derivati stabilito negli USA sia compensata per controparti stabilite nell'Unione e tali contratti siano anche offerti per la compensazione da una controparte centrale autorizzata nell'Unione.
2. L', paragrafo 3, non si applica agli organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica e agli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione che compensano solo i contratti derivati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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