Art. 1
In vigore dal 15 mar 2016
1. Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza degli Stati Uniti d'America (USA) in materia di organismi di compensazione dei derivati previste dalla sezione 5b della Commodity Exchange Act e dai capitoli A, B e C della parte 39 dei regolamenti CFTC, eccezion fatta per il regolamento 39.35 e il regolamento 39.39, sono considerate equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012 purché le regole e procedure interne degli organismi di compensazione dei derivati designati come di rilevanza sistemica dalle autorità degli USA («organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica») e degli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione alle norme contenute nel capitolo C della parte 39 dei regolamenti CFTC e sono autorizzati e soggetti alla vigilanza della CFTC («organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione») contengano gli elementi di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Le norme specifiche contenute nelle regole e procedure interne degli organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica e degli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione di cui al paragrafo 1 prevedono, per quanto riguarda il principio enunciato nel regolamento CFTC 39.13, specifiche misure di gestione dei rischi che garantiscono che i margini iniziali siano calcolati e raccolti nel rispetto dei parametri seguenti:
a)
nel caso di posizioni proprietarie dei partecipanti diretti in contratti derivati eseguiti su mercati regolamentati o mercati designati per contratti in conformità della sezione 5 della Commodity Exchange Act (CEA), 7 USC 7, un periodo di liquidazione di due giorni calcolato su base netta;
b)
nel caso di tutti i contratti derivati, misure intese a limitare la prociclicità equivalenti almeno a una delle misure seguenti:
i)
misure che applicano una riserva di margine pari ad almeno il 25 % dei margini calcolati, che la controparte centrale consente di esaurire temporaneamente in periodi in cui i requisiti di margine calcolati sono in notevole aumento;
ii)
misure che assegnano una ponderazione di almeno il 25 % alle osservazioni in condizioni di stress nel periodo di riferimento storico;
iii)
misure che garantiscono che i requisiti di margine non siano inferiori a quelli che sarebbero calcolati utilizzando la volatilità stimata su un periodo di riferimento storico di 10 anni.
3. Le norme specifiche contenute nelle regole e procedure interne degli organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica e degli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione di cui al paragrafo 1 prevedono, per quanto riguarda il principio enunciato nel regolamento 39.11 e nel regolamento 39.33 CFTC, misure specifiche per le risorse finanziarie tali da garantire che gli organismi di compensazione dei derivati di rilevanza sistemica o gli organismi di compensazione dei derivati che hanno optato per l'adesione mantengano la disponibilità di risorse finanziarie prefinanziate sufficienti a consentire loro di far fronte all'inadempimento almeno dei due partecipanti diretti nei confronti dei quali hanno le maggiori esposizioni in condizioni di mercato estreme ma plausibili, tenendo conto dei rischi aggiuntivi a cui gli organismi di compensazione dei derivati sono esposti in caso di fallimento concomitante di soggetti del gruppo dei partecipanti diretti inadempienti.
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