Art. 4

In vigore dal 8 mar 2016
Gli Stati membri tengono sotto controllo l'uso della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz e trasmettono le proprie constatazioni alla Commissione, ivi incluse eventuali informazioni sulla modifica o sulla revoca dei diritti d'uso, al fine di consentire il tempestivo riesame della presente decisione, se del caso.
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