Art. 3
In vigore dal 8 mar 2016
Appena possibile, e in ogni caso entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri designano e rendono disponibile la banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per le apparecchiature video PMSE, su base non esclusiva, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato.
Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente decisione, vengano rilevate interferenze con altri tipi di utenti dello spettro o servizi autorizzati a usare la banda di frequenza 2 010-2 025 MHz, gli Stati membri possono limitare l'uso di apparecchiature video PMSE nella parte interessata della banda di frequenza in determinate aree geografiche conformemente a quanto stabilito nell'allegato.
Storico versioni
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