Art. 4

In vigore dal 11 gen 2016
1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, il Belgio comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) l'elenco dei beneficiari dell'aiuto di cui all' e l'importo complessivo ricevuto da ciascuno di essi; b) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ogni beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione; d) documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto. 2.   Il Belgio informa la Commissione sui progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso di cui all'. Il Belgio trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Esso fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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