Art. 2

In vigore dal 11 gen 2016
1.   Il Belgio è tenuto a recuperare presso i beneficiari l'aiuto illegale e incompatibile di cui all'. 2.   Gli importi non ancora recuperati presso i beneficiari a seguito del recupero di cui al paragrafo 1 devono essere recuperati presso il gruppo di imprese cui i beneficiari appartengono. 3.   Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo. 4.   Gli interessi sugli importi da recuperare vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004. 5.   Il Belgio mette fine all'aiuto di cui all' e annulla tutti i pagamenti non ancora effettuati a titolo del suddetto aiuto a decorrere dall'adozione della presente decisione. 6.   Il Belgio respinge ogni richiesta di decisione anticipata presentata alla commissione di ruling per quanto riguarda l'aiuto di cui all' o pendente al momento dall'adozione della presente decisione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2016/1699 — Testo vigente | Portale Normativo