Art. 2
In vigore dal 11 gen 2016
1. Il Belgio è tenuto a recuperare presso i beneficiari l'aiuto illegale e incompatibile di cui all'.
2. Gli importi non ancora recuperati presso i beneficiari a seguito del recupero di cui al paragrafo 1 devono essere recuperati presso il gruppo di imprese cui i beneficiari appartengono.
3. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.
4. Gli interessi sugli importi da recuperare vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
5. Il Belgio mette fine all'aiuto di cui all' e annulla tutti i pagamenti non ancora effettuati a titolo del suddetto aiuto a decorrere dall'adozione della presente decisione.
6. Il Belgio respinge ogni richiesta di decisione anticipata presentata alla commissione di ruling per quanto riguarda l'aiuto di cui all' o pendente al momento dall'adozione della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1699:oj#art-2