Art. 4
In vigore dal 23 dic 2015
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
a)
l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti da cui risulti che al beneficiario è stato ingiunto di provvedere al rimborso dell'aiuto.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi relativi alle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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