Art. 2
In vigore dal 23 dic 2015
1. L'Italia procede al recupero presso il beneficiario degli aiuti di cui all'.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui tali importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (117) e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (118) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
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