Art. 6
In vigore dal 16 dic 2015
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all' e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime;
b)
l'importo complessivo (capitale e interessi) che dev'essere recuperato presso ciascun beneficiario;
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d)
la documentazione attestante che è stato ingiunto ai beneficiari di restituire gli aiuti.
2. La Germania informa la Commissione dei progressi compiuti in seguito alle misure adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro del regime di cui all'. La Germania fornisce immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce altresì informazioni dettagliate riguardo all'ammontare degli aiuti rimborsati e degli interessi pagati dai beneficiari.
Storico versioni
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