Art. 4
In vigore dal 16 dic 2015
1. La Germania recupera dai beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato interno concessi a norma del regime di aiuti di cui all'.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso percentuale di interesse conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (55) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Germania annulla tutti i pagamenti in corso dell'aiuto a norma del regime di aiuti di cui all' con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
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