Art. 3

In vigore dal 15 dic 2015
La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dal soggetto di cui alla tabella 2 è respinta a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per tale soggetto, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97, a decorrere dalla data che figura nella colonna «Data di effetto». Tabella 2 Soggetto per il quale la sospensione è revocata Nome Indirizzo Paese Revoca della sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 Data di effetto Codice addizionale TARIC S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L. Street Asociatiei No. 4, Movilita, Ialomita Romania Articolo 7 26.7.2013 B941
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