Art. 3
In vigore dal 15 dic 2015
La domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso presentata dal soggetto di cui alla tabella 2 è respinta a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97.
La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per tale soggetto, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97, a decorrere dalla data che figura nella colonna «Data di effetto».
Tabella 2
Soggetto per il quale la sospensione è revocata
Nome
Indirizzo
Paese
Revoca della sospensione a norma del regolamento (CE) n. 88/97
Data di effetto
Codice addizionale TARIC
S.C EUROBIKE UNIVERSAL S.R.L.
Street Asociatiei No. 4, Movilita, Ialomita
Romania
Articolo 7
26.7.2013
B941
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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