Art. 2

In vigore dal 15 dic 2015
I soggetti elencati nella tabella 1 sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (10), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese. Gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Dette date figurano nella colonna «Data di effetto». Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo. I soggetti esentati notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione. Tabella 1 Soggetti esentati Nome Indirizzo Paese Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97 Data di effetto Codice addizionale TARIC c2 g-engineering GmbH Schlesische Straße 27, DE-10997 Berlin Germania Articolo 7 16.12.2013 B934 Solo International Oy Pyyntitie 1 B, FI-02230 Espoo Finlandia Articolo 7 26.7.2013 B940 Planet X Ltd. Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD Regno Unito Articolo 7 7.2.2013 A995 Longway Poland Sp. z o.o. ul. Parzniewska 4a, PL-05-800 Pruszków Polonia Articolo 7 16.12.2013 B935 BBF Bike GmbH Carena Allee 8, DE-15366 Hoppegarten Germania Articolo 7 14.1.2014 B936
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