Art. 2
In vigore dal 15 dic 2015
I soggetti elencati nella tabella 1 sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio (10), alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.
Gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Dette date figurano nella colonna «Data di effetto».
Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo.
I soggetti esentati notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito ad ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.
Tabella 1
Soggetti esentati
Nome
Indirizzo
Paese
Esenzione a norma del regolamento (CE) n. 88/97
Data di effetto
Codice addizionale TARIC
c2 g-engineering GmbH
Schlesische Straße 27, DE-10997 Berlin
Germania
Articolo 7
16.12.2013
B934
Solo International Oy
Pyyntitie 1 B, FI-02230 Espoo
Finlandia
Articolo 7
26.7.2013
B940
Planet X Ltd.
Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD
Regno Unito
Articolo 7
7.2.2013
A995
Longway Poland Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 4a, PL-05-800 Pruszków
Polonia
Articolo 7
16.12.2013
B935
BBF Bike GmbH
Carena Allee 8, DE-15366 Hoppegarten
Germania
Articolo 7
14.1.2014
B936
Storico versioni
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