Art. 2
In vigore dal 11 dic 2015
La Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del titolo V dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente decisione e successivamente una volta all'anno. Se la Repubblica di Moldova non garantisce più la piena attuazione e applicazione del titolo V dell'accordo in relazione alle zone della Repubblica di Moldova sulle quali non esercita un controllo effettivo, i rappresentanti dell'Unione in sede di consiglio di associazione possono, conformemente a una decisione che deve essere adottata a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato, chiedere al consiglio stesso di riconsiderare la prosecuzione dell'applicazione del titolo V dell'accordo nelle zone interessate.
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