Art. 1
In vigore dal 11 dic 2015
1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 434 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito alla piena attuazione ed esecuzione e all'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo in tutto il territorio della Repubblica di Moldova si basa sul progetto di decisione del consiglio di associazione accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione in sede di consiglio di associazione possono accettare modifiche tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del consiglio.
Storico versioni
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