Art. 5
In vigore dal 10 dic 2015
Gli non si applicano alle seguenti categorie di autovetture:
a)
automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing;
b)
automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi;
c)
automobili utilizzate per la fornitura di servizi di trasporto merci;
d)
automobili utilizzate per impartire lezioni di guida;
e)
automobili utilizzate per prestare servizi di vigilanza;
f)
automobili utilizzate come veicoli di emergenza;
g)
automobili utilizzate come veicoli di dimostrazione per vendite di auto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:2429:oj#art-5