Art. 5

In vigore dal 10 dic 2015
Gli non si applicano alle seguenti categorie di autovetture: a) automobili acquistate per rivendita, noleggio o leasing; b) automobili utilizzate per il trasporto di passeggeri a tariffa, compresi i servizi di taxi; c) automobili utilizzate per la fornitura di servizi di trasporto merci; d) automobili utilizzate per impartire lezioni di guida; e) automobili utilizzate per prestare servizi di vigilanza; f) automobili utilizzate come veicoli di emergenza; g) automobili utilizzate come veicoli di dimostrazione per vendite di auto.
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Art. 5 Decisione (UE) 2015/2429 — Testo vigente | Portale Normativo