Art. 4
In vigore dal 10 dic 2015
La presente decisione si applica soltanto alle autovetture con un peso massimo autorizzato non superiore a 3 500 chilogrammi e con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:2429:oj#art-4