Art. 3

In vigore dal 10 dic 2015
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di progetto di cui all', paragrafo 2, è pari a 999 000 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e conformemente alle norme applicabili al bilancio dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il BAFA. L'accordo prevede che il BAFA assicuri che la visibilità del contributo dell'Unione sia in funzione della sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di tale processo e sulla data di conclusione dell'accordo.
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