Art. 1

In vigore dal 10 dic 2015
1.   Al fine di promuovere la pace e la sicurezza e conformemente alla strategia europea in materia di sicurezza, l'Unione persegue gli obiettivi seguenti: a) promuovere l'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi da parte di paesi non appartenenti all'UE conformemente ai principi fissati nella posizione comune 2008/944/PESC e nel trattato sul commercio delle armi, e ricercare, ove opportuno, complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso; b) sostenere gli sforzi compiuti dai paesi non appartenenti all'UE a livello nazionale e regionale al fine di rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali; 2.   L'Unione persegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante le seguenti attività di progetto: a) promuovere ulteriormente tra i paesi non appartenenti all'UE i criteri e i principi di cui alla posizione comune 2008/944/PESC e al trattato sul commercio delle armi basandosi sui risultati raggiunti mediante l'attuazione delle decisioni 2012/711/PESC e 2009/1012/PESC e dell'azione comune 2008/230/PESC; b) assistere i paesi non appartenenti all'UE nella redazione, nell'aggiornamento e nell'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative che mirano a porre in essere un efficace sistema di controlli sulle esportazioni di armi convenzionali; c) assistere i beneficiari nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione per assicurare un'attuazione e un'esecuzione adeguate dei controlli sulle esportazioni di armi; d) promuovere la trasparenza e la responsabilità nel commercio internazionale di armi, anche mediante il sostegno a misure nazionali e regionali che incentivano la trasparenza e l'adeguato controllo delle esportazioni di armi convenzionali; e) incoraggiare tali beneficiari che non hanno compiuto passi in direzione della firma dell'ATT e dell'adesione a quest'ultimo e incoraggiare i firmatari a ratificarlo; f) promuovere l'ulteriore esame del rischio di diversione delle armi e della relativa attenuazione, dal punto di vista sia dell'importazione sia dell'esportazione. In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.
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