Art. 3
In vigore dal 30 nov 2015
1. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 4 586 096,00 EUR.
2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole applicabili al bilancio dell'Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude accordi di finanziamento, rispettivamente, con l'OPCW e con l'UNODA, in qualità di ufficio esecutivo del fondo fiduciario del JIM. Gli accordi di finanziamento prevedono che l'OPCW e l'ONU assicurino la visibilità al contributo dell'Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere gli accordi di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà riscontrate e sulla data di conclusione degli accordi di finanziamento.
Storico versioni
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