Art. 2

In vigore dal 30 nov 2015
1.   L'alto rappresentante è responsabile dell'attuazione della presente decisione. 2.   L'attuazione tecnica dei progetti di cui all', paragrafo 2, è affidata all'OPCW e all'UNODA, in qualità di ufficio esecutivo del fondo fiduciario del JIM. Essi svolgono i propri compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tale scopo quest'ultimo conclude le modalità necessarie con l'OPCW e l'UNODA.
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Art. 2 Decisione (UE) 2015/2215 — Testo vigente | Portale Normativo