Art. 1

In vigore dal 18 nov 2015
Per la classificazione delle carcasse di suino conformemente all'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in Lettonia è autorizzato l'impiego dei seguenti metodi: a) apparecchio denominato «Intrascope (Optical Probe)» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte I dell'allegato; b) «Metodo manuale (ZP)» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte II dell'allegato; c) apparecchio denominato «Pork Grader (PG200)» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte III dell'allegato; d) apparecchio denominato «OptiGrade-MCP» e relativi metodi di stima, illustrati nella parte IV dell'allegato. Il metodo manuale ZP di cui al primo comma, lettera b), è autorizzato unicamente nei macelli: a) che usano un metodo elettronico di inserimento dati con un limite massimo di macellazioni di 500 suini a settimana, b) con un limite massimo di macellazioni di 200 suini a settimana.
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