Art. 7

In vigore dal 18 nov 2015
1.   In deroga all', le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti ai gruppi «ammendanti» o «substrati di coltivazione» presentate prima della data di adozione della presente decisione sono valutate in base alle condizioni stabilite dalle decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE. 2.   Le domande di assegnazione dell'Ecolabel UE per i prodotti appartenenti ai gruppi «ammendanti» o «substrati di coltivazione» presentate nei due mesi successivi alla data di adozione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti dalle decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE, rispettivamente, oppure sui criteri stabiliti dalla presente decisione. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate. 3.   Le licenze dell'Ecolabel UE assegnate in base ai criteri stabiliti dalle decisioni 2006/799/CE e 2007/64/CE possono essere utilizzate per dodici mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
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