Art. 2

In vigore dal 18 nov 2015
Ai fini della presente decisione s'intende per: 1) «substrato di coltivazione», materiale utilizzato come substrato per lo sviluppo radicale, in cui vengono coltivati vegetali; 2) «substrato di coltivazione minerale», substrato di coltivazione i cui costituenti sono esclusivamente minerali; 3) «ammendante», materiale aggiunto al suolo in situ la cui funzione principale è di conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e/o chimiche e/o le proprietà biologiche, a esclusione delle sostanze di calcinazione; 4) «ammendante organico», ammendante contenente materiali carboniosi la cui funzione principale è di aumentare il contenuto di sostanza organica del suolo; 5) «pacciame», tipo di ammendante utilizzato come copertura protettiva, posto intorno ai vegetali nello strato superficiale del suolo le cui funzioni specifiche sono di evitare la perdita di umidità, contenere le piante infestanti e ridurre l'erosione del suolo; 6) «pacciame organico», pacciame contenente materiali carboniosi derivati dalla biomassa; 7) «costituente», qualsiasi materiale in ingresso che può essere utilizzato come ingrediente del prodotto; 8) «costituente organico», costituente a base di materiali carboniosi; 9) «famiglia di prodotti», gamma di prodotti composta dagli stessi costituenti; 10) «produzione annua», produzione annua di una famiglia di prodotti; 11) «materiale in ingresso annuo», quantitativo annuo di materiali trattati in uno stabilimento di trattamento di rifiuti o di sottoprodotti d'origine animale; 12) «partita», quantitativo di prodotti fabbricati con lo stesso processo, alle stesse condizioni, etichettati nello stesso modo e aventi presumibilmente le stesse caratteristiche; 13) «rifiuti organici», rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare; 14) «biomassa», la frazione biodegradabile di prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
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Art. 2 Decisione (UE) 2015/2099 — Testo vigente | Portale Normativo