Art. 5
In vigore dal 6 nov 2015
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Repubblica francese trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l'importo complessivo (capitale e interessi) da recuperare dal beneficiario;
b)
la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. La Repubblica francese tiene informata la Commissione dell'iter delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Storico versioni
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