Art. 1
In vigore dal 6 nov 2015
1. L'aiuto di Stato concesso illegalmente dalla Repubblica francese a favore di MoryGlobal, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e derivante dal prestito del Fondo di sviluppo economico e sociale (FDES) accordato a MoryGlobal l'11 febbraio 2014 è incompatibile con il mercato interno poiché il tasso d'interesse applicato è inferiore al tasso calcolato nella presente decisione sulla base della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, vale a dire il 10,53 %.
2. Gli aiuti di Stato concessi illegalmente dalla Repubblica francese a favore di Mory-Ducros SAS, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e derivanti dal dispositivo di accompagnamento rafforzato stabilito in virtù della sentenza 22 gennaio 2014 adottata in applicazione dell'articolo R.5123 del codice del lavoro e della convenzione del dispositivo di accompagnamento collettivo rafforzato conclusa tra la Repubblica francese e il curatore fallimentare di Mory-Ducros SAS sono incompatibili con il mercato interno.
3. Gli aiuti di Stato concessi illegalmente dalla Repubblica francese a favore di Mory-Ducros SAS, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e derivanti dal dispositivo di stanziamenti temporanei decrescenti stabilito in virtù degli articoli da R.5123-9 a R.5123-11 del codice del lavoro e della sentenza 26 maggio 2004 relativa alle convenzioni di stanziamenti temporanei decrescenti sono incompatibili con il mercato interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:285:oj#art-1