Art. 2
In vigore dal 6 nov 2015
1. L’aiuto di Stato di 17,9 milioni di EUR concesso illegalmente a favore di AS Estonian Air dall’Estonia il 10 novembre 2010, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.
2. L’aiuto di Stato di 30 milioni di EUR concesso illegalmente a favore di AS Estonian Air dall’Estonia il 20 dicembre 2011 e il 6 marzo 2012, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.
3. L’aiuto di Stato a scopo di salvataggio per un ammontare di 37 milioni di EUR concesso illegalmente a favore di AS Estonian Air dall’Estonia tra il 2012 e il 2014, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.
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