Art. 1
In vigore dal 6 nov 2015
1. Il finanziamento di AS Estonian Air tramite un conferimento di capitale di 2,48 milioni di EUR effettuato dall’Estonia nel febbraio 2009 non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
2. La vendita del settore di assistenza a terra di AS Estonian Air all’aeroporto di Tallin per 2,4 milioni di EUR nel giugno 2009 non si configura come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:1031:oj#art-1